IL RETTORE
  Visto  lo statuto  dell'Universita'  degli studi  "La Sapienza"  di
Roma,  approvato  con regio  decreto  14  ottobre  1926, n.  2319,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;
  Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997;
  Vista la delibera del senato accademico del 23 dicembre 1997;
  Vista la delibera del consiglio  di amministrazione del 17 febbraio
1998;
  Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. del 16 giugno 1998;
  Sentito  il parere  del comitato  regionale di  coordinamento delle
Universita' del Lazio del 9 giugno 1998;
                              Decreta:
  Dopo  l'art. 103  del titolo  XVIII dello  statuto dell'Universita'
degli  studi  "La   Sapienza"  di  Roma,  relativo   alle  scuole  di
specializzazione, approvato e modificato con i decreti indicati nelle
premesse, e' inserito il seguente nuovo articolo:
                             "Art. 104.
                     Scuola di specializzazione
                     in psicologia della salute
  1.  La  scuola ha  lo  scopo  di  formare specialisti  preparati  a
svolgere nelle  organizzazioni, nelle  comunita', nei gruppi  e verso
singoli individui, interventi di:
   promozione e mantenimento della salute;
   prevenzione e trattamento della malattia;
  analisi e  miglioramento dei  sistemi di tutela  della salute  e di
elaborazione delle politiche della salute;
  utilizzando le  competenze e le tecniche  proprie della professione
dello psicologo.
  2. La scuola rilascia il  titolo di specialista in psicologia della
salute.
  3. La scuola ha la durata di quattro anni.
  4. Ciascun anno di corso prevede 800 ore suddivise tra insegnamento
formale, laboratorio ed esperienze pratiche guidate.
  5. il numero  degli allievi che la scuola e'  in grado di accettare
sulla base delle  attrezzature e strutture disponibili  e' fissato in
20 unita' per anno di corso e per un totale di 80 unita' per l'intero
corso.
  6.  Concorre  al  funzionamento  della scuola  il  dipartimento  di
psicologia.
  7. Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in
psicologia   in   possesso  dell'abilitazione   all'esercizio   della
professione.
  8.  Il processo  formativo  si articola  in  tre diverse  modalita'
didattiche:
  a) corsi teoricometodologici, per un totale di 210 ore da ripartire
a cura del  consiglio della scuola. Scopo dei corsi  e' di fornire ai
partecipanti una precisa  identita' scientifico professionale curando
particolarmente lo sviluppo dei raccordi tra teoria e pratica;
  b) laboratori, per  un totale di 200 ore annue  da ripartire a cura
del  consiglio  della  scuola.  La  funzione  dei  laboratori  e'  di
sviluppare    l'apprendimento     di    competenze    teoricotecniche
interdisciplinari,  con  particolare  attenzione al  controllo  della
propria condotta  professionale e all'uso della  propria persona come
strumento di intervento;
  c) esperienze  pratiche guidate,  per un totale  di 390  ore annue.
Scopo  di tali  esperienze  sara' di  facilitare  la connessione  dei
contenuti formativi della scuola con  gli ambiti di applicazione e di
personalizzare,  per   quanto  possibile,   i  singoli   processi  di
apprendimento.  Tutto  cio'  verra' in  particolare  garantito  dalla
attuazione di progetti di ricercaintervento.
  9. La scuola comprende 5 aree di insegnamento:
    a) propedeuticometodologica;
  b)  promozione   della  salute  e  del   benessere,  psicologia  di
comunita';
    c) prevenzione ed epidemiologia;
  d)  aspetti   psicologici  e  psicosociali  della   gestione  delle
organizzazioni sanitarie;
  e) clinica psicologica, psicoterapia, counseling e riabilitazione.
  10. I corsi teoricometodologici del  primo anno ammontano a 210 ore
da  ripartire, a  cura del  consiglio  della scuola,  tra i  seguenti
settori:
   M10B ad es. Psicobiologia;
  M10C ad  es. Modelli epistemiologici della  psicologia; Metodologia
della  ricerca  psicosociale;  Metodologia  della  ricercaintervento;
Psicometria  e teoria  della misura;  Tecniche dell'intervista  e del
questionario.
   M11D ad es. Teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo
   M05X ad es. Antropologia della salute.
  I corsi teoricometodologici del secondo anno ammontano a 210 ore da
ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:
   M11A ad es. Ciclo di vita e salute;
   M11B ad es. Psicologia di comunita';
  M11C ad es. Promozione del benessere e salute; Gestione dei gruppi;
  M11F  ad  es. Psicologia  della  salute;  Stress e  gestione  dello
stress;
   Q05A ad es. Sociologia della salute.
  I corsi teoricometodologici  del terzo anno ammontano a  210 ore da
ripartire, a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:
   M10B ad es. Neuropsicoendocrinoimmunologia;
  M11C  ad  es. Analisi  del  processo  formativo; Valutazione  degli
interventi e certificazione;
  M11D ad  es. Psicodiagnostica  e trattamento diagnostico;  Teoria e
tecnica del colloquio psicologico;
  M11E  ad  es.  Psicofisiologia  clinica;  Psicopatologia  generale;
Psicoterapia e counseling.
  I corsi teoricimetodologici del quarto anno ammontano a 210 ore, da
ripartire a cura del consiglio della scuola, tra i seguenti settori:
   M10A ad es. Psicologia della comunicazione;
   M11B ad es. Qualita' della vita ed ambiente urbano;
  M11C  ad   es.  Processi  organizzativi  e   benessere;  Psicologia
economica e salute;
  M11E   ad  es.   Psicologia  delle   tossicodipendenze;  Psicologia
dell'handicap e della riabilitazione;
  F01X ad es. Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
   F22A ad es. Epidemiologia e prevenzione.
  Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza presso le
strutture ed i  servizi che saranno identificati  dal consiglio della
scuola.
  La frequenza complessiva di 800  ore annue, comprendente le 200 ore
annue per i laboratori e le  390 ore annue per le esperienze pratiche
guidate, avverra' secondo le modalita' deliberate dal consiglio della
scuola,  cosi'  da  assicurare  ad ogni  specializzando  un  adeguato
periodo di esperienza e formazione professionale.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone un  apposito  libretto  di
formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dei  progressi  conseguiti  per
sostenere gli esami annuali e finali.
  L'esame teoricopratico, che gli  specializzandi devono sostenere al
termine  di ciascun  anno, verte  su  tutte le  materie previste  dal
precedente punto 10,  nonche' sui laboratori e  le attivita' pratiche
previste dal consiglio  della scuola. Per essere  ammesso a sostenere
l'esame annuale, lo specializzando  deve avere frequentato almeno tre
quarti  delle  lezioni, dei  laboratori  e  della attivita'  pratiche
previste per l'anno a cui e' iscritto.
  Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla
''Normativa generale'' per le scuole di specializzazione".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 ottobre 1998
                                                Il rettore: D'Ascenzo